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Indicazioni Geografiche e qualità della ristorazione italiana

Punto Normativo
31 gennaio 2024

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Indicazioni Geografiche (IG) delle bevande spiritose – Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) 18 ottobre 2023
  • Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero – Legge sulla tutela del Made in Italy 206/2023

 


IG delle bevande spiritose – Decreto MASAF 18 ottobre 2023


E’ stato pubblicato (GU n. 14 del 18 gennaio scorso) il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 18 ottobre 2023, che riguarda le “Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione”.

Il provvedimento regola il recepimento e l’applicazione delle norme europee sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Come si evince dal capitolo III sugli organismi di controllo, la valutazione di conformità accreditata avrà un ruolo importante nell’attuazione della nuova disciplina normativa.

Sistema dei controlli (art. 12)

Si afferma che “L’ICQRF è l’Autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose”. I compiti di controllo saranno delegati a organismi della valutazione della conformità “accreditati da Accredia alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012” previa autorizzazione ministeriale. Il provvedimento di autorizzazione avrà durata triennale.

Gli organismi di controllo non ancora conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 dovranno provvedere all’accreditamento alla stessa entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto. Nelle more dell’accreditamento, come disposto dall’art. 19, trovano applicazione le disposizioni del DM 5195/2010, previgente in materia di bevande spiritose.

Ogni produzione riconosciuta sarà soggetta al controllo di un solo organismo. L’ispettorato caricherà sul sito l’elenco degli organismi di controllo autorizzati, nel quale saranno inseriti anche gli organismi già iscritti nell’elenco previsto dal citato DM 5195/2010.

 


Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero – Legge 206/2023


E’ stata pubblicata (GU n. 300 del 27 dicembre 2023) la Legge 206/2023 che riguarda le “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.

Il provvedimento istituisce la “Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero” (art. 34), che nasce con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo speculativo della pratica dell’italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell’impiego degli ingredienti e dei prodotti.

Su richiesta del ristoratore, la certificazione sarà rilasciata da un Ente certificatore accreditato presso Accredia, sulla base di un disciplinare adottato con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il Ministro della Salute e con il Ministro del Turismo. L’attestazione avrà una durata di tre anni dalla data del rilascio, sarà rinnovabile su richiesta dell’interessato e potrà essere revocata, in caso di perdita dei requisiti di tecnici definiti nel disciplinare o dei requisiti di onorabilità (previsti dalla Legge). La domanda di rinnovo potrà essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

La Legge contiene anche disposizioni sull’approvvigionamento di forniture di qualità per le Amministrazioni Pubbliche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotterà delle linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Questi criteri comprenderanno anche gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare a cura delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro (indicate nell’Allegato X alla Direttiva 2014/24/UE), tenendo conto di quanto previsto dalla normativa sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) prevista nel Codice dei contratti pubblici.