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Attuazione del PNRR e controlli degli alimenti per animali

Punto Normativo
28 marzo 2024

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – DL 19/2024
  • Controlli ufficiali degli alimenti per gli animali – Regolamento di esecuzione UE 2024/771

 


Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – DL 19/2024


E’ stato pubblicato (GU n. 52 del 2 marzo scorso) il DL 19/2024 sul PNRR che contiene numerose norme volte a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra le altre, vi è l’istituzione di Transizione 5.0 (art. 38), una misura che si propone di accompagnare le imprese, attraverso incentivi fiscali, nel processo di transizione digitale e ambientale.

Nello specifico, per il biennio 2024-2025 è riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese che sosterranno investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa – di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 – e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La condizione è che, attraverso tali investimenti, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, a cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ai commi 4 e 5 dell’art. 38 sono elencante alcune tipologie di beni e interventi ammessi all’incentivo.  Saranno inoltre ammissibili le spese per la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica (sino al massimo di 300mila euro) collegate agli investimenti. Non saranno in ogni caso finanziabili interventi che potrebbero arrecare un danno significativo all’ambiente (come, ad esempio, gli investimenti desinati ad attività connesse ai combustibili fossili).

Per godere del beneficio, a differenza del precedente Piano di investimenti Transizione 4.0, le imprese dovranno presentare una doppia certificazione per attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

I requisiti dei soggetti che potranno rilasciare le certificazioni saranno determinati con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

I soggetti saranno definiti anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, e comprenderanno in ogni caso:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati sotto accreditamento secondo la norma UNI CEI 11339
  • Energy Service Company (ESCo) certificate sotto accreditamento secondo la UNI CEI 11352.

La normativa secondaria dovrà essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL. Con il medesimo atto, saranno definiti anche:

  • Contenuto, modalità e termini di trasmissione delle certificazioni, delle comunicazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute.
  • Criteri per la determinazione del risparmio energetico; le coperture assicurative di cui i valutatori indipendenti dovranno dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico.

Al fine di favorire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, il MIMIT implementerà un’apposita piattaforma telematica.

Il DL 19/2024 è attualmente in esame presso la Camera dei Deputati per la conversioni in Legge e nel corso dell’iter parlamentare potrebbe pertanto subire modifiche e integrazioni.

 


Controlli ufficiali degli alimenti per gli animali – Regolamento di esecuzione UE 2024/771


E’ stato pubblicato (GU UE del 15 marzo scorso) il Regolamento di esecuzione della Commissione 2024/771 che detta disposizioni in materia di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. In particolare, il provvedimento modifica il Regolamento CE 152/2009 per aggiornare la normativa alla luce del progresso scientifico e tecnologico ed entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

Oltre ai metodi di analisi descritti negli allegati, il Regolamento evidenzia l’opportunità del riferimento alle norme tecniche EN, nell’ambito dei controlli ufficiali.

Nell’allegato V sia al capo II “preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali” sia al capo III “preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di pcb non diossina-simili negli alimenti per animali”, si segnala che, in base al Regolamento UE 2017/625, i laboratori ufficiali dovranno essere accreditati ai sensi della EN ISO/IEC 17025.