Se si legge tutto il periodo appare evidente che l’apparecchio deve essere presente e collegato ad uno dei 3 collegamenti di un raccordo a “T” posto non all’estremità della linea di adduzione del gas.
Il gas inerte può essere utilizzato per le prove di tenuta delle tubazioni (prove 1) e 2) del punto A.1).
Per effettuare le prove di funzionalità (prove da 3) a 6) del punto A.1) si deve utilizzare un gas combustibile come definito nella UNI EN 437.
NO. Dal campo di applicazione della norma UNI 11554:2014 e del PdR 11/2014 “… impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione” emerge che non rientrano i singoli impianti alimentati da bomboloni singoli.
NO. Il campo di applicazione della norma UNI 11554:2014 e del PdR 11/2014 “… impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione” prevede la fornitura di gas combustibile solo tramite rete di distribuzione come definita dal DM 16 aprile 2008, allegato A, punto 0.2. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, l’impianto a valle del contatore non presenta alcuna differenza e richiede l’intervento di personale con le conoscenze, abilità e competenze previste dalla UNI 11554:2014.
SI.
Per l’esecuzione della prova pratica, finalizzata alla valutazione dell’abilità a operare su un impianto, è possibile utilizzare il medesimo impianto con portata minore di 35 kW, in quanto la manualità e la capacità di utilizzo della strumentazione è confrontabile. Dal punto di vista della conoscenza è invece importante valutare il candidato in merito alle differenze relative alla prova di tenuta degli impianti asserviti ad apparecchi con potenza >35 kW.
NO, Il punto 6.2 “Accesso” della PdR 11/2014 non prevede un titolo di studio specifico.
Per il Responsabile Tecnico i requisiti sono due:
– il primo è la dimostrazione di aver compilato e firmato la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di impianti a gas per le attività (singole o plurime) di: installazione; manutenzione; verifica/collaudo;
– il secondo è quello di una visura camerale che attesta il ruolo di “Responsabile Tecnico” di una impresa abilitata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08.
Le prove devono essere superate nell’ordine in cui sono elencate al punto 6.3.2 (non c’è il punteggio minimo per l’esame nella sua globalità!).
Nel punto 6.3.2.2.1 si dice che il candidato, nella prova pratica deve essere valutato sempre sui seguenti tre aspetti:
– su almeno un’operazione di tipo manuale relativa all’installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l’operazione;
– sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale;
– sulla stesura di un rapporto tecnico con l’allegata documentazione specifica, scelti all’interno degli argomenti indicati per ogni specifico profilo professionale al punto 6.3.2.2.2 (CASI SPECIFICI PER I PROFILI PROFESSIONALI (RESPONSABILE TECNICO, INSTALLATORE O MANUTENTORE).
Attenzione: si parla di prove attinenti alla sicurezza, non si possono ammettere errori. Si tratta quindi di una valutazione complessiva della Commissione d’esame che può tollerare imprecisioni di carattere redazionale o di tipo espositivo.
In questo caso non si applica la metodologia attuata per gli FGAS ma le attuali regole di Accreditamento.
Nel punto 6.3.2.1 della PdR 11/2014 (prova teorica) è indicato chiaramente che i candidati possono essere sottoposi ad esame per uno/due/tre profili professionali, pertanto è chiaro che il solo profilo di Responsabile Tecnico non comprende gli altri due. Viceversa sarebbe stato indicato che l’esame del Responsabile Tecnico era unico e ricomprendeva anche gli altri due.
Inoltre nell’appendice C sono state messe in evidenza, separatamente, le attività effettuate dal Responsabile Tecnico/Installatore, dal Responsabile Tecnico/Manutentore, dal singolo Installatore e dal singolo Manutentore al fine di fornire degli esempi dove possono coesistere figure professionali diverse nella varie combinazioni, richiamate anche nel punto 6.4.
Fermo restando quanto già detto in premessa non dobbiamo dimenticare l’obiettivo primario della Norma UNI 11554:2014 e del PdR 11/2014.
Pertanto per quanto riguarda l’esaminatore il relativo profilo professionale deve essere sicuramente superiore, in competenza ed esperienza, a quella dei candidati (punto 6.2.2.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012).
Per quanto riguarda l’Organo deliberante vale quanto già applicato in tutti gli altri schemi relativi al Personale da accreditare (vedi punto 9.4.5 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012).