Shopper di plastica
Descrizione
Il decreto DL 91/2017, convertito in Legge 123/2017, in particolare all’articolo 9-bis riguardante la riduzione dell’utilizzo dei sacchetti leggeri quali prodotti particolarmente nocivi per l’ambiente, prevede che le attività commerciali utilizzino esclusivamente shopper di plastica leggeri biodegradabili, compostabili e certificati da organismi accreditati: al contrario, dovranno rispondere con il pagamento di multe e sanzioni.
Già l’articolo 218 del Codice ambientale, nel riportare le definizioni di plastica e delle diverse tipologie di sacchetti, sottolinea che devono essere gli organismi di certificazione accreditati a verificarne i requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabilito dal Comitato Europeo di Normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002. Secondo tale norma, le caratteristiche che un materiale compostabile deve possedere sono:
- biodegradabilità;
- disintegrabilità;
- assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
- bassi livelli di metalli pesanti.
Obbligatorio o volontario
Volontario
Chi rilascia il servizio
Organismi di certificazione di prodotto accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17065
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Documenti Applicabili per chi rilascia il servizio
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