Il 17 novembre scorso è stata pubblicata la sentenza n. 7142 con la quale la Terza sezione del Consiglio di Stato ha riformato una decisione del TAR Abruzzo, con la quale veniva rigettato il ricorso di un laboratorio accreditato avverso l’affidamento del servizio triennale di verifiche ambientali e di convalida sterilizzatrici che prevedeva, tra l’altro, analisi su matrici ambientali, a un laboratorio concorrente, privo di accreditamento.
La sentenza del Consiglio di Stato è molto significativa perché afferma in maniera inequivocabile tre principi che riguardano l’accreditamento dei laboratori di prova:
- L’accreditamento è specifico per tipo di prova
- L’accreditamento delle prove non può essere sostituito da una certificazione di sistema
- Laddove il requisito, in questo caso l’accreditamento del laboratorio, discenda dall’applicazione di una prescrizione di legge, non è necessario che sia richiamato nel bando, in quanto quest’ultimo risulta comunque integrato dalla predetta prescrizione normativa
I primi due punti fanno riferimento a nozioni essenziali per gli addetti ai lavori, spesso ignorati dalle Stazioni Appaltanti: l’accreditamento è rilasciato per le singole prove, sulla base della verifica della capacità di eseguirle correttamente, con personale preparato specificamente per quelle prove, così da dare risultati affidabili.
Ci sono purtroppo casi concreti nei quali, a fronte della messa a bando di servizi per eseguire prove specifiche in contesti critici, si richiede ai laboratori di possedere l’accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17025, senza la specificazione delle prove; e altri casi in cui, al posto dell’accreditamento, viene richiesta una certificazione di sistema di gestione per la qualità in conformità alla ISO 9001. Quest’ultima, infatti, può attestare solo la capacità di gestire correttamente l’attività di laboratorio e non la competenza tecnica ad eseguire le prove, che viene verificata attraverso l’accreditamento.
Nel caso trattato dalla sentenza n. 7142 del Consiglio di Stato, la ASL banditrice, alla contestazione relativa alla mancanza del requisito dell’accreditamento in capo al concorrente scelto, ha giustificato il proprio operato richiamando le certificazioni di sistema di gestione possedute dall’assegnataria del bando, quali prove della “specializzazione” posseduta: scelta che la sentenza censura in quanto le “certificazioni… non riguardano il requisito dell’accreditamento Accredia necessario per lo svolgimento del servizio”.
Ci si ricollega, così, al terzo punto. Nello specifico caso l’obbligo di possedere il requisito dell’accreditamento discende direttamente dalla normativa regionale vigente, che prevede espressamente che le attività di verifica ambientale debbano essere svolte esclusivamente “da parte di organismi pubblici istituzionalmente competenti” ovvero da “società/enti/strutture che abbiano accreditamento SINAL (oggi Accredia) per le specifiche prove che si richiedono”*, sicché non necessita di uno specifico richiamo nella lex specialis di gara.
La sentenza, al di là della previsione normativa, riconosce anche la garanzia specifica fornita dall’accreditamento, ribadendo che “l’accreditamento, non rappresentando una generica qualificazione dell’organizzazione aziendale ma una abilitazione tecnica all’espletamento di specifiche attività, può sussistere in relazione a talune prove di laboratorio e non ad altre.”
La sentenza, infine, esclude anche che il requisito dell’accreditamento possa essere integrato ricorrendo al subappalto o all’affidamento delle prove attraverso il contratto continuativo di cooperazione di cui all’art. 105, comma 3 lettera c-bis del D.Lgs 50/2016.
La sentenza afferma principi importanti per ristabilire un uso corretto dello strumento dell’accreditamento da parte delle Stazioni Appaltanti e si auspica pertanto che costituisca un punto di riferimento non solo per la giustizia amministrativa alle prese con i bandi pubblici, quanto per le Stazioni Appaltanti che tali bandi devono gestire.
*Manuale di autorizzazione Regionale adottato con Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 591/P del 1.7.2008 in attuazione della previsione contenuta nella l.r. n. 32/2007 sulla base della delega demandata alle Regioni con il d.P.R. 14.1.1997.