CAM relativi alle infrastrutture stradali e Transizione 5.0

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • CAM infrastrutture stradali – Decreto MASE 23 agosto 2024
  • Transizione 5.0 – FAQ e Documenti

 


CAM infrastrutture stradali – Decreto MASE 23 agosto 2024


E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto, relativo ai Criteri ambientali minimi relativi alle infrastrutture stradali, che si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento. Il provvedimento entra in vigore il 21 dicembre prossimo.

Le valutazioni della conformità accreditate sono richiamate in numerose sezioni, sia per quanto riguarda la affidamento di servizi di progettazione (cap. 2) che per quanto concerne la fase di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture (cap. 3).

In primo luogo, nelle premesse si specifica che la relazione sul Life Cycle Assessment (documento previsto dal nuovo Codice Appalti) deve essere “accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 “Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006”, emesso da un organismo di certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate all’utilizzo di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili.”

Sempre nelle premesse, nella sezione sui criteri ambientali e mezzi di prova (1.3.5) si stabilisce che “laddove vengano richieste verifiche effettuate da un ‘organismo di valutazione della conformità’, con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA (quindi conformi al Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) o IAF MLA”. Sono altresì riportate le norme di accreditamento di riferimento.

Con riferimento all’affidamento dei servizi di progettazione, il progettista dovrà indicare, nel capitolato speciale d’appalto, i materiali utilizzati e, ove richiesto, il contenuto di minimo di materia recuperata o riciclata. In questo senso, le certificazioni accreditate sono considerate un mezzo di prova (elenco completo a pag. 30).

 

Criteri premianti

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che abbia ottenuto un’attestazione di conformità a seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi attuali e potenziali che possono causare impatti aversi relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG.

Come mezzo di verifica si dovrà produrre un’ “attestazione di conformità dell’operatore economico, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità di un programma finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG preventivamente valutato come idoneo all’accreditamento da Accredia o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF MLA (quale ad esempio Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme)”.

Analogo punteggio premiante è previsto per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento. Per tali lavori, sono previsti ulteriori criteri premianti anche con riferimento ai seguenti ambiti:

  • Sistemi di gestione ambientale

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento CE 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

  • Etichettature ambientali

È attribuito un punteggio premiante nei seguenti casi:

  1. Il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE
  2. Il prodotto da costruzione abbia ottenuto l’adesione allo schema “Made Green in Italy” (MGI)
  3. Il sito produttivo dei prodotti da costruzione previsti nel progetto, sia registrato in base al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme)
  • EU/ETS

È attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all’operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS. Nel caso dei Paesi con sistemi riconosciuti dalla Commissione europea equivalenti all’ETS, indicati nell’Allegato III del Regolamento 2023/956, la certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o modalità previste dal Paese stesso.

  • LCA

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali dell’LCA che fanno parte della documentazione di gara, con contenuti minimi in coerenza con le indicazioni contenute nel par. “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”. La relazione LCA, aggiornata dall’operatore, deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 “Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006”, emesso da un organismo di certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.

  • Grassi e oli biodegradabili 

I grassi e oli biodegradabili eventualmente utilizzati devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o rispettare alcuni criteri ambientali. Tra questi è presente la biodegradabilità. L’offerente dovrà inoltre impegnarsi a utilizzare grassi e oli biodegradabili. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo dovrà essere dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

  • Imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) 

È assegnato un punteggio tecnico premiante all’offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali di plastica riciclata pari almeno al 75%. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l’ottenimento del punteggio. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

 


Transizione 5.0 – FAQ e Documenti


Si completa il quadro regolatorio relativo al Piano Transizione 5.0, con la pubblicazione di nuovi documenti:

Come noto, per il biennio 2024-2025 è riconosciuto un credito d’imposta a favore delle imprese che sosterranno investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa – di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 – e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per godere del beneficio, a differenza del precedente Piano di investimenti Transizione 4.0, le imprese dovranno presentare una doppia certificazione per attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di cui sopra:

  1. Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
  2. Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
  3. ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Ai sensi dell’art. 16 del DM interministeriale del 24 luglio, per i beni di costo unitario superiore a 300.000, sarà inoltre necessaria Perizia tecnica asseverata comprovante le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e redatta in data. Tale perizia tecnica potrà essere prodotta, tra gli altri, da organismi di valutazione della conformità. Come chiarito nel FAQ del GSE, gli organismi potranno rilasciare un attestato di conformità in luogo della perizia.

I soggetti che acquistano i beni ammissibili ai sensi del Piano possono inoltre effettuare investimenti in “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”. Tra questi rientrano i moduli fotovoltaici, purché siano rispettati i requisiti previsti nella circolare operativa del MIMIT. Tra i requisiti vi è il possesso, da parte del produttore di moduli, di una certificazione di sistema di gestione (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) rilasciata da un organismo accreditato.