D’intesa con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, Accredia ha firmato la Convenzione per definire le nuove procedure di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento UE 305/2011.
In particolare, il Regolamento europeo, attuato in Italia con il D.Lgs. 106/2017, stabilisce le condizioni necessarie per la commercializzazione dei prodotti da costruzione tra gli Stati membri, a tutela di interessi fondamentali quali la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, la salute, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente.
Il Regolamento impone l’obbligo di marcatura CE sui prodotti da costruzione, quando rientrano nell’ambito di una norma armonizzata o sono conformi a una Valutazione Tecnica Europea (ETA). I prodotti sono elementi intermedi che concorrono attraverso le loro caratteristiche essenziali alle opere di costruzione, che devono rispettare i requisiti di base: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di fuoco; igiene, sicurezza e ambiente; sicurezza in uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico; uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. Tra i prodotti da costruzione che ricadono sotto questa nuova disciplina rientrano, a titolo di esempio, porte e finestre, prodotti per l’isolamento termico, appoggi strutturali, prodotti in gesso, geotessili, impianti antincendio, impianti sanitari, pannelli in legno, cementi e calci, prodotti per reti fognarie, pavimentazioni, prodotti per la costruzione di strade, aggregati, adesivi, cavi elettrici, condotte e serbatoi, ecc.
In base al processo di valutazione disciplinato dal Regolamento UE 305/2011, il fabbricante deve redigere una “dichiarazione di prestazione” (DoP) con la quale si assume la responsabilità legale della conformità del prodotto da costruzione al contenuto della medesima dichiarazione. Importatori e distributori devono redigere DoP solo se immettono a proprio nome (rebranding) un prodotto o modificano il prodotto, casi in cui sono soggetti agli obblighi del fabbricante.
La verifica della costanza di prestazione può essere effettuata secondo cinque diversi sistemi di valutazione (VVCP, in inglese AVCP) che vedono coinvolti diversi attori: gli organismi di certificazione di prodotto, i laboratori di prova e i fabbricanti, a seconda dell’implicazione del prodotto in termini di salute e sicurezza e in base alla particolare natura del processo di produzione.
La Convenzione formalizza la collaborazione tra Accredia e le istituzioni, inaugurando un nuovo regime di autorizzazione, dal momento che per poter svolgere le attività di verifica sui prodotti da costruzione, gli organismi di certificazione di prodotto e i laboratori di prova devono essere accreditati. Una svolta fondamentale, poiché in questo settore l’Italia era rimasta l’unico Paese europeo a non utilizzare l’accreditamento per garantire la conformità dei prodotti.
Per l’organismo di certificazione o il laboratorio di prova, l’accreditamento conforme al Regolamento UE 305/2011 è quindi un requisito per conseguire l’autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e la successiva notifica alla Commissione europea con l’inserimento nel sistema NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
I documenti, le procedure e le disposizioni per ottenere l’accreditamento sono illustrati nella Circolare tecnica Accredia 02/2021 che contiene le informazioni per intraprendere i due percorsi previsti:
- Accreditamento degli organismi di certificazione di prodotto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ”Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi” (Sistemi 1, 1+, 2+).
- Accreditamento dei laboratori di prova ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” (solo Sistema 3).
L’accreditamento attesta in particolare che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 43, e, ove applicabili, dagli artt. 45 e 46 del Regolamento UE 305/2011, nonché́ quelli di cui all’art. 9 e all’allegato D del D.Lgs. 106/2017.
Le attività di verifica propedeutiche all’eventuale rilascio dell’accreditamento sono eseguite in applicazione di quanto previsto dal documento EA-2/17 M:2020 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”, che contiene la politica concordata da European Accreditation per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte degli Enti nazionali di accreditamento.