Vigilanza del mercato, la nuova disciplina europea rafforza l’accreditamento

Migliorare il Mercato Unico offrendo maggiori garanzie a cittadini e imprese relativamente a prodotti e servizi di qualità. Nasceva con questo spirito, poco più di 10 anni fa, il pacchetto legislativo sulla circolazione delle merci composto dal Regolamento CE 764/2008, sulle regole tecniche nazionali applicate a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, dal Regolamento CE 765/2008, su accreditamento e vigilanza sul mercato, e dalla Decisione europea 768/2008 sulla commercializzazione dei prodotti.

Con il Regolamento UE 1020/2019 del 25 giugno scorso (GU UE L 169/1), che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti CE 765/2008 e UE 305/2011, è stata rivista la disciplina della vigilanza sul mercato, ma al tempo stesso, implicitamente, è stato rafforzato lo strumento dell’accreditamento.

Al fine di garantire sul mercato prodotti conformi e sicuri, che non mettano a rischio la salute dei cittadini e che non falsino la concorrenza tra gli operatori economici – come si legge nel nuovo Regolamento – l’accreditamento rimane peraltro lo strumento principale e più efficace di valutazione inter pares per supportare i compiti delle autorità di vigilanza del mercato.

Del resto, un mercato complesso come quello odierno, in cui le catene di fornitura coinvolgono un’ampia gamma di operatori economici, e trasformato in misura crescente dal commercio elettronico, impone una maggiore garanzia della conformità dei prodotti offerti. Si rende perciò sempre più necessario che questi ultimi siano soggetti all’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione europea.

Tra le misure più importanti del nuovo Regolamento 1020/2019, figura proprio l’istituzione di una rete europea per la conformità dei prodotti, per realizzare cooperazione, coordinamento e omogeneizzazione tra le attività di vigilanza degli Stati membri – che spesso devono fare i conti con attività illecite transnazionali – per rendere più efficace l’azione amministrativa di controllo delle autorità di vigilanza, scoraggiare gli illeciti e, in definitiva, rafforzare l’applicazione della normativa armonizzata.

A sostegno della rete, il Regolamento istituisce, all’art. 21, gli “impianti di prova” dell’Unione, per assicurare l’affidabilità e la coerenza delle prove ai fini della vigilanza. La Commissione può designare un laboratorio pubblico di uno Stato membro come impianto di prova dell’Unione per categorie specifiche di prodotti o per prodotti per i quali la capacità di prova è inesistente o diffusa in modo insufficiente. Gli impianti di prova dell’Unione designati forniscono la loro opera esclusivamente alle autorità di vigilanza, alla Commissione, alla rete o a organismi governativi e intergovernativi. Nell’ambito delle loro competenze, gli impianti di prova effettuano prove su prodotti a richiesta delle Autorità di vigilanza del mercato, della rete o della Commissione, fornendo pareri tecnici o scientifici indipendenti, su richiesta della rete e sviluppano tecniche e metodi di analisi nuovi.

I laboratori che operano come impianti di prova dovranno essere accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, garantendo così al massimo livello l’affidabilità e la coerenza delle prove necessarie alla vigilanza.

Il Regolamento stabilisce inoltre l’obbligo di residenza nell’Unione di soggetti cui si attribuisce la responsabilità per rispondere della qualità, della tracciabilità e del richiamo di prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi, affinché questi possano circolare nel mercato dell’Unione. Appartengono a questa categoria prodotti come i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), apparecchi che bruciano carburanti gassosi, le macchine, i recipienti a pressione, e altri prodotti che sono attualmente sottoposti in Italia al controllo di organismi notificati che devono preventivamente conseguire l’accreditamento.