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Banca Dati nazionale DNA, via libera solo ai laboratori di prova accreditati ISO/IEC 17025

Notizia
01 febbraio 2018

Con l’istituzione della banca dati nazionale del DNA è stato stabilito che i profili del DNA devono essere ottenuti con metodi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 dai laboratori di prova che operano sotto accreditamento.

Solo i laboratori che operano secondo lo standard tecnico internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati a livello nazionale da Accredia, potranno effettuare l’analisi del DNA dei soggetti colpiti, nell’ambito di un procedimento penale, da un provvedimento restrittivo della libertà personale disposto dall’autorità giudiziaria. E solo le analisi che portano alla tipizzazione del DNA eseguite da un laboratorio accreditato saranno oggetto di discussione dibattimentale nelle aule di giustizia. La disposizione è contenuta nel DPR 87/2016 di attuazione della Legge 85/2016 concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

 


L’accreditamento


Si tratta di un riconoscimento importante, che conferma, per chi utilizza i profili di DNA, l’affidabilità dei risultati prodotti dal laboratorio. Viene rilasciato a valle di un processo che prevede la valutazione della effettiva competenza e imparzialità del laboratorio che analizza i campioni, e include la continua sorveglianza della correttezza delle diverse fasi tecniche che concorrono all’ottenimento di un profilo di DNA, dal ricevimento del campione alla presentazione del risultato dell’analisi. Ma al tempo stesso, significa anche un rafforzamento alla cooperazione con gli altri Stati nella lotta ai fenomeni del terrorismo, immigrazione clandestina, criminalità internazionale e transazionale, in risposta al Trattato di Prùm (30 giugno 2009 n. 85).

Attualmente in Italia i laboratori accreditati sono poco più di una decina, la maggior parte dei quali appartiene alle forze di polizia, gli altri ad enti terzi. Tra questi c’è il Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del DNA che ha ottenuto l’accreditamento l’anno scorso e che dal 28 dicembre ha iniziato ad inserire i profili ricavati dai detenuti nella Banca dati nazionale, nata con il DPR 87/2016.

 


I soggetti campionati


I soggetti per cui è prevista l’acquisizione del campione biologico da inviare al laboratorio per la tipizzazione del DNA sono indicati nell’art. 9 della Legge 85/2009: i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, e i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

Nei casi di denuncia di persone scomparse e di rinvenimento di cadaveri, l’art. 6 indica le procedure da seguire per il prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito. A seguito di denuncia di persona scomparsa o di rinvenimento di cadaveri non identificati, la polizia giudiziaria acquisisce gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA.

 


La procedura 


L’accesso ai dati contenuti nella Banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per fini d’identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. Le trasmissione dei profili del DNA possono avvenire anche da parte dell’Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto.