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Messa a terra di impianti elettrici, chiarimenti per gli organismi di ispezione

Notizia
04 maggio 2018

Con l’avvio delle attività di accreditamento ai sensi del DPR 462/2001, Accredia chiarisce il percorso per gli organismi che devono ottenere l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con l’accordo stipulato il 26 settembre 2017 tra Accredia e il Ministero dello Sviluppo Economico, l’accreditamento è diventato un pre-requisito obbligatorio per gli organismi responsabili delle verifiche si sensi del DPR 462/2001 che devono ottenere l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta degli organismi di ispezione di Tipo A che verificano l’installazione e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 v e con tensione oltre 100 v e gli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Nella seduta del 15 dicembre scorso, il Comitato Settoriale di Accreditamento degli Organismi Notificati (CSA OONN) ha però rilevato alcune problematiche connesse al rilascio degli accreditamenti per le verifiche in conformità a quanto previsto dal decreto.

Da una parte, per gli organismi richiedenti la prima autorizzazione, l’applicazione dei Regolamenti generali Accredia RG-01 e RG-01-04 avrebbe di fatto impedito di poter procedere all’accreditamento. Tali Regolamenti, infatti, prevedono che l’organismo sia operativo da almeno un anno e abbia emesso almeno tre rapporti di ispezione per ciascun settore in cui richiede l’accreditamento.

Inoltre, per alcuni degli organismi già autorizzati, le circostanze non garantivano di poter eseguire tutte le verifiche in accompagnamento richieste.

Per superare tali problematiche, Accredia ha quindi ritenuto opportuno applicare le stesse procedure già applicate per l’accreditamento degli organismi notificati a fronte di Regolamenti, Decisioni, Direttive Europee e Decreti.

In deroga ai Regolamenti citati per gli specifici punti relativi al periodo di attività e al numero di rapporti di ispezione emessi, è stato stabilito che l’accreditamento sia concesso in due fasi, anche in mancanza di tutte le condizioni richieste e ferma restando l’osservanza delle norme e dei documenti in riferimento, nonché dei requisiti applicabili dei Regolamenti stessi.

Per gli organismi che svolgono l’attività di verifica ai sensi del DPR 462/2001, le pratiche di accreditamento e/o estensione dell’accreditamento verranno dunque presentate al CSA OONN (incluse estensioni, rinnovi ecc.) a fronte del superamento con esito positivo delle fasi di:

  • Analisi documentale;
  • Verifica presso la sede degli organismi.

Per saperne di più: Circolare tecnica DC N° 29/2017 – Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01