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Decreto vini DO e IG e Direttiva efficienza energetica

Punto Normativo
05 novembre 2018

Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:

  • Vini DO e IG – DM MIPAAFT 2 agosto 2018
  • Efficienza energetica – Direttiva 2018/844/UE

 


Vini DO e IG – DM MIPAAFT 2 agosto 2018


E’ stato pubblicato il 30 ottobre scorso (GU n. 253) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 2 agosto 2018 in materia di sistema dei controlli e attività di vigilanza nel settore dei vini a DO (Denominazione di Origine) e IG (Indicazione Geografica), che entra in vigore il 14 novembre abrogando il DM 794/2012.

Emanato ai sensi dell’art. 64 della Legge 238/2016, riguardante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, il nuovo decreto conferma il Ministero quale Autorità responsabile del settore vitivinicolo, per svolgere i controlli ed esercitare la vigilanza del mercato, quest’ultima attraverso l’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Viene confermata anche la delega ministeriale, nei confronti di uno o più organismi di controllo di natura pubblica o privata, per l’esercizio delle attività di valutazione della conformità dei prodotti vitivinicoli alle norme tecniche e ai provvedimenti obbligatori applicabili.

Non si introducono invece modifiche all’obbligo per gli organismi di certificazione privati di conseguire l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065 come prerequisito per ottenere l’autorizzazione ministeriale a operare sul mercato.

Il DM disciplina la scelta dell’organismo di controllo da parte del produttore, l’iscrizione nell’elenco del Ministero, gli obblighi degli organismi di controllo e i casi di revoca e sospensione dell’autorizzazione ministeriale, e definisce, tra le altre attività, il controllo e la certificazione, l’acquisizione delle informazioni a fini di controllo e certificazione, e gli oneri informativi a carico degli organismi.

 


Efficienza energetica – Direttiva 2018/844/UE


Ha iniziato l’iter di recepimento alla Camera la nuova Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica, in vigore dal 9 luglio scorso, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2020, per raggiungere l’obiettivo di avere in tutta l’UE “Edifici smart e a energia quasi zero” nel 2050.

Il provvedimento modifica le Direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2012/27/UE sull’efficienza energetica, allo scopo di rafforzare l’impegno dell’Unione per “ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra, aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico e migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa”.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2018/844/UE, c’è l’obbligo per gli Stati membri di prevedere strategie di lungo termine per la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, e strategie finalizzate al risparmio energetico, che deve comprendere una stima affidabile del risparmio atteso.

Attualmente, con il D.Lgs. 102/2014, il Governo ha stabilito la pianificazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici della Pubblica Amministrazione, misura tradotta con la previsione di migliorare l’efficienza energetica del 3% ogni anno degli edifici pubblici. Le ristrutturazioni devono essere condotte sulla base di diagnosi energetiche, svolte da operatori certificati sotto accreditamento, dalle Energy Service Company ai professionisti qualificati, come gli Esperti in Gestione dell’Energia e gli Auditor Energetici. La diagnosi energetica, secondo le norme della serie UNI CEI EN 16247, è infatti uno strumento dinamico, di efficacia riconosciuta, per individuare le azioni di miglioramento volte a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica richiesti.

Anche i CAM (Criteri Ambientali Minimi), obbligatori per la Pubblica Amministrazione, per la fornitura di servizi di illuminazione, forza motrice, raffrescamento/riscaldamento, richiedono l’attestazione del risparmio energetico collegato, che deve essere garantito da operatori certificati sotto accreditamento, le Energy Service Company conformi alla norma UNI CEI 11352 e gli Esperti in gestione dell’Energia qualificati secondo la norma UNI CEI 11339.