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La Corte di giustizia UE chiamata a pronunciarsi sul ruolo dell’accreditamento

Notizia
30 aprile 2020

L’accreditamento è uno dei pilastri del mercato unico europeo e la sua importanza, per la protezione di interessi pubblici, è stata riconosciuta dal Legislatore e da numerose sentenze. La CGA della Sicilia interpella la Corte di giustizia europea.

Un nuovo capitolo è stato scritto sulla Sentenza “Analisi G. Caracciolo”: il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Sicilia non ha accolto il ricorso in appello del laboratorio sicliano, decidendo di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) in merito all’esercizio dell’attività di accreditamento.

 


La vicenda


Il laboratorio “Analisi G. Caracciolo” aveva deciso di ricorrere alla CGA, per impugnare la decisione del TAR Sicilia (n. 951/2017) che confermava la legittimità del Decreto Regionale 9 marzo 2017, con il quale era stato escluso dall’elenco dei laboratori autorizzati all’attività, poiché privo della precondizione necessaria, ossia l’accreditamento da parte di Accredia. Il laboratorio aveva chiesto l’annullamento del Decreto del 9 marzo 2017 dal quale era stato escluso perché non accreditato da Accredia, sostenendo di essere in possesso di un certificato di accreditamento rilasciato dalla Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc., Ente di accreditamento con sede negli Stati Uniti d’America.

Il TAR aveva accolto l’appello di Accredia, avvalendosi di quanto indicato nel Regolamento CE  765/2008 che fissa le regole sull’esercizio dell’accreditamento in tutti i Paesi UE. Si ricorda che è proprio questo a stabilire che per ogni Paese ci sia un solo Ente di accreditamento. L’Ente deve inoltre essere membro dell’organismo europeo EA (European co-oeration for Accreditation) riconosciuto dalla Commissione europea, e deve aver superato con successo le valutazioni inter pares, per garantire l’equivalenza dei servizi prestati in tutti Stati membri. Il Regolamento, come si legge agli articoli 6 e 7, obbliga i soggetti interessati a rivolgersi “all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui sono stabiliti” e non a un Ente di un Paese terzo.

Il Laboratorio, accreditato invece, al fine di sostenere l’illegittimità dell’esclusione e della conseguente decisione del TAR, aveva deciso di appellarsi al CGA. Rigettato il ricorso, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa ha deciso di interpellare la Corte di Giustizia europea su due importanti questioni.

 


La prima questione


La prima mira a capire se il Regolamento europeo 765/2008 possa essere interpretato in modo da consentire che l’attività di accreditamento possa esser svolta nel territorio dell’Unione anche da un Ente non avente sede in uno dei Paesi UE, qualora questo dimostri, anche attraverso accordi di mutuo riconoscimento, di possedere una qualifica assimilabile a tali Enti di accreditamento.

Una questione che, qualora riconosciuta fondata dalla Corte UE, consentirebbe agli Enti di accreditamento extra-europei di operare liberamente all’interno degli Stati dell’Unione. Possibilità, questa, che il Regolamento non consente agli Enti di accreditamento nazionali, i quali, proprio per la delicata natura della loro attività, non possono farsi concorrenza tra loro. Al fine di evitare un mercato dell’accreditamento, gli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 765/2008 obbligano i soggetti interessati a rivolgersi “all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui sono stabiliti”.

 


La seconda questione


La seconda questione riguarda l’esame della legittimità del Regolamento laddove istituisce un Ente unico di accreditamento in ogni Paese UE, in presunta violazione dei principi europei di concorrenza, libera prestazione dei servizi, non discriminazione e divieto di disparità di trattamento. Un’interpretazione che, se fosse confermata, minerabbe alla radice l’attività di accreditamento, per la tutela di interessi pubblici.

“A quanto ci risulta è la prima volta che la Corte sarà chiamata a pronunciarsi, una volta per tutte, sull’attività di accreditamento – fa sapere Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia, all’indomani della decisione del CGA –. Ci teniamo a ricordare che l’accreditamento è stato individuato, sia dal legislatore europeo che nazionale, come strumento di supporto per la protezione di interessi pubblici generali, come la tutela della salute e dell’ambiente, la sicurezza delle persone, dei prodotti e delle informazioni e la qualità agroalimentare. Si tratta di un’attività sempre più centrale – ha concluso Rossi – a tutela dei cittadini, delle istituzioni e delle stesse imprese”.