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Circolare Ministero dell’Ambiente – Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra

Sigla
Circolare MATTM
Data di approvazione
08 mag 2020
Descrizione

La presente Circolare fa seguito alla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 23-03-2020.

Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile u.s., è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra gli articoli oggetto di modifica da parte del legislatore nella fase di conversione, vi è l’articolo 103 che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il comma 2 del citato articolo 103, nella versione modificata dal Parlamento in sede di conversione, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.