I Regolamenti tecnici RT-07 e RT-21 sono stati elaborati e aggiornati da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da Accredia, composto da rappresentanti delle Associazioni degli organismi già accreditati o interessati all’accreditamento, e dai rappresentanti degli stakeholder competenti e coinvolti in materia (Società di Ingegneria, liberi professionisti iscritti ai relativi albi di appartenenza, ecc..). L’obiettivo è stato raggiungere il più ampio livello di condivisione dei requisiti definiti per gli organismi che svolgono ispezioni e rilasciano certificazioni nel settore delle attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione.
Il Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ha confermato la possibilità che tali attività siano svolte da organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e da società / studi di ingegneria aventi un sistema di gestione per la qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, da organismi accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
Accredia ha ritenuto che la concessione dell’accreditamento per gli organismi di ispezione che svolgono attività nell’ambito delle costruzioni, e per gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni alle organizzazioni operanti nell’ambito della verifica dei progetti ai fini della validazione, richieda una migliore specificazione dei singoli requisiti di norma.
Gli RT in dettaglio
Al fine di omogeneizzare le caratteristiche degli organismi di ispezione e delle organizzazioni certificate ISO 9001:2015 sotto accreditamento nel settore IAF 34 (servizi di ingegneria), entrambi chiamati a operare nell’ambito della verifica della progettazione ai fini della validazione, il Gruppo di lavoro ha ritenuto che i soggetti debbano possedere analoghe caratteristiche, in termini di qualificazione dell’organizzazione, risorse, know-how, impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e documentazione delle indagini, per operare efficacemente in questo ambito altamente normato.
Il Regolamento Tecnico RT-07 “Prescrizioni per gli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni” definisce requisiti e modalità applicabili per le attività svolte, sia in ambito cogente che in quello volontario.
Il Regolamento Tecnico RT-21 “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ – IAF34) delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione/approvazione” è articolato in due parti. La prima descrive le prescrizioni per l’accreditamento (con riferimento alla norma UNI CEI EN 17021-1), applicabili agli organismi di certificazione, mentre la seconda parte definisce alcune specificità per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le organizzazioni che svolgono, negli ambiti cogenti sopra richiamati, le attività di verifica di progetti di opere ai fini della validazione.
Perché gli RT
Con l’art. 26 del Codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Legislatore ha regolato l’istituto della verifica preventiva della progettazione disponendo l’esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori e prevedendo contenuto, criteri e momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa vigente e, al fine di accertare l’unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica.
L’obiettivo di Accredia, attraverso i Regolamenti, è stato uniformare i termini propri della disciplina della verifica preventiva della progettazione che vengono utilizzati per connotare o definire concetti generali e specifici, utili anche per i responsabili unici del procedimento per esercitare la funzione a loro attribuita con l’art. 23 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Essa si applica a tutti i Soggetti, meglio definiti Verificatori, da cui la verifica preventiva della progettazione può essere effettuata ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre attività di ispezione sulla progettazione delle opere anche in ambito non cogente. Qualora non risultino redatti e verificati uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, la verifica del livello successivo dovrà essere effettuata anche sulla base dei criteri e dei contenuti previsti per i livelli omessi, nel rispetto di quanto previsto contrattualmente.
Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi rapporti del Verificatore e le evidenze dell’avvenuto contraddittorio di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 26. del D.Lgs. 50/2016. Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell’ispezione nonchè richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica. Inoltre, il rapporto del Verificatore riporta l’esito dell’attività svolta, che potrà essere “conforme” o “non conforme”.
La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite; tale validazione è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento (RUP) e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori contengono gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.