Turismo: al via la certificazione accreditata degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari del nostro Paese, che hanno la qualifica di siti produttivi all’interno della filiera turistico-ricreativa, sono disciplinati dalla normativa nazionale. In questo contesto è stata sviluppata la certificazione secondo la norma UNI 11911 del 2023 “Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l’esercizio dell’attività – Elementi di qualificazione”, che da oggi può essere richiesta dalle aziende del settore agli organismi accreditati da Accredia.

Questa certificazione può essere richiamata come requisito obbligatorio o premiante all’interno dei bandi per le concessioni demaniali marittime, di aree fluviali, di spiagge lacuali e superfici e pertinenze dei laghi, dal momento che la norma ha anche l’intento di fornire una guida per sostenere la formazione di parametri internazionali nella gestione e nella sicurezza della spiaggia.

Gli organismi interessati a certificare gli stabilimenti balneari possono ottenere l’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, seguendo le indicazioni definite da Accredia nella Circolare informativa DC N.16/2024 “Disposizioni in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione UNI 11911:2023 – Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l’esercizio dell’attività – Elementi di qualificazione”.

 


I vantaggi per gli operatori balneari


Con la certificazione secondo la norma UNI 11911 gli operatori degli stabilimenti balneari sono supportati nell’adozione di comportamenti e metodi volti al miglioramento della qualità del servizio, compresa la sicurezza in spiaggia, e alla gestione sostenibile dei luoghi attraverso infrastrutture sostenibili, oltre a sviluppare una maggiore attenzione alla pulizia e alla gestione dei rifiuti.

Gli operatori possono infatti valorizzare le loro attività e i servizi verso i clienti sotto tre aspetti principali, considerati dalla norma di certificazione:

  • Governance, gestione, sicurezza, competenze, pulizia, manutenzione e approvvigionamento degli impianti balneari
  • Servizi principali come accoglienza, sicurezza e benessere dei bagnanti, oltre a servizi igienico-sanitari e di cambio indumenti
  • Servizi accessori come piscina, somministrazione di alimenti e bevande, parcheggio, servizi ludico-ricreativi, di benessere e di sorveglianza.

 


La certificazione in ambito turistico


Nel settore del turismo, la certificazione accreditata si afferma ormai come uno strumento pratico di differenziazione e, quindi, di competitività per organizzazioni pubbliche e private che possono rivolgersi agli organismi accreditati.

L’accreditamento, infatti, garantisce l’affidabilità e la validità sul mercato, nazionale e internazionale, di un’ampia gamma di certificazioni, che le imprese del settore possono richiedere agli organismi:

 


L’iter di accreditamento


Come spiega la Circolare informativa DC N.16/2024, la certificazione degli stabilimenti balneari secondo la norma UNI 11911 deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e in base a requisiti aggiuntivi applicabili.

L’organismo interessato deve essere conforme a:

–  Regolamenti Generali Accredia RG-01 e RG-01-03.

A seconda degli accreditamenti posseduti, l’organismo affronterà un diverso numero di giornate di verifica secondo varie casistiche.

Organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e alla UNI ISO 13009:

  • 0,5 giornate di esame documentale
  • 1 verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa.

Organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ma non per la UNI ISO 13009:

  • 1 giornata di esame documentale
  • 1 verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa.

Organismo accreditato per schemi diversi dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012:

  • 1 giornata di esame documentale
  • 2 giornate di verifica ispettiva presso la sede
  • 1 verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa.

Organismo non accreditato in nessuno schema:

  • 1 giornata di esame documentale
  • 4 giornate di verifica ispettiva presso la sede
  • 1 verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa.

Per il mantenimento dell’accreditamento, oltre alla documentazione da presentare per l’esame documentale descritta nella circolare, e salvo situazioni particolari, vengono considerati i seguenti casi:

  • con meno di 50 stabilimenti balneari certificati nello schema: 1 verifica in accompagnamento e 1 verifica in sede
  • tra 51 e 200 stabilimenti balneari nello schema: 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede
  • oltre 201 stabilimenti balneari: 1 verifica in accompagnamento ogni anno e 1 verifica in sede.